Articolo 14
La convenzione ex. Art.14 della legge 276/03 dà possibilità di ottemperare alla legge 68/99, che prevede per le aziende che superano i 15 dipendenti, le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili in percentuale alla quantità dei lavoratori dell’azienda stessa. Qualora l’azienda scelga di non adempiere al provvedimento, non potrà partecipare ai bandi pubblici e privati, sarà inoltre soggetta a significative sanzioni.
Questo particolare tipo di convenzione consente all’azienda di assolvere una parte degli obblighi previsti senza assumere direttamente presso di sé il lavoratore disabile.
Come?
- L’azienda assegna alla cooperativa una o più commesse di lavoro della durata minima di 12 mesi di un importo tale da coprire il costo dei lavoratori inseriti e i correlati costi di produzione.
- La cooperativa, oltre a realizzare la commessa, procede all’assunzione di una o più persone disabili che verranno computati nella quota d’obbligo dell’azienda per tutta la durata della convenzione.
Questa tipologia di inserimento lavorativo sarà un bene per la persona disabile poiché permetterà l’ingresso nel mondo del lavoro con cui altrimenti avrebbe avuto difficoltà a relazionarsi. Sarà uno strumento prezioso che favorirà la sua crescita personale, sia dal punto di vista lavorativo che umano; inoltre consentirà alla Cooperativa di ampliare la base clienti e di adempiere in modo più ampio alla propria mission ovvero edificare una vita buona per tutti coloro più o meno coinvolti nella cooperativa riconoscendo l’eccezionalità di cui ogni persona è capace.
Contatti
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